Art. 10.
(Assicurazione obbligatoria).

      1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo, i fabbricati, indipendentemente alla loro destinazione d'uso, devono essere coperti da assicurazione sia per le responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, sia per i rischi di invalidità permanente o di morte degli occupanti degli immobili stessi a causa di eventi determinati da cedimenti strutturali o statici degli edifici.
      2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dello sviluppo economico, sentite le associazioni rappresentative delle compagnie di assicurazione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo recanti le condizioni, i tempi e le modalità per l'adeguamento all'obbligo delle coperture assicurative previste al comma 1, le condizioni generali di contratto per le assicurazioni di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento a quelle relative alla statica degli immobili, la disciplina della riassicurazione e l'istituzione di un eventuale fondo di garanzia.
      3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì individuati i criteri per garantire che il premio da corrispondere per le assicurazioni di cui al presente articolo sia

 

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rapportato agli effettivi rischi coperti dalla assicurazione in modo da incentivare l'effettuazione degli interventi previsti dalla presente legge con adeguate riduzioni del premio stesso.
      4. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono corrisposti solo per gli immobili coperti da assicurazione ai sensi del presente articolo.